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Titolo I

Statuto dell’Associazione Amici Trentini ODV

Costituzione e scopi


Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione riconosciuta denominata “Associazione Amici Trentini ODV”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trento viale degli Olmi n. 26.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, e anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
5. L’Associazione ha durata illimitata.


Art.2 – Scopi

1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
b) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) migliorare le condizioni morali, materiali, sanitarie, culturali, sociali dei minori in stato di necessità e di abbandono sostenendo e aiutando i bambini/e che vivono in Paesi poveri in via di sviluppo;
b) operare in favore di tutte le persone in stato di bisogno, povertà ed emarginazione senza distinzione di cultura, classe sociale, genere, religione, nazionalità, etnia, ecc. al fine di migliorarne le condizioni di vita;
c) curare le procedure di adozione internazionale di minori stranieri in stato di totale e irreversibile abbandono;
d) svolgere attività di promozione, sensibilizzazione a una cultura dell’accoglienza dei minori provenienti dall’adozione internazionale, nonché per l’accompagnamento e supporto agli aspiranti genitori adottivi e alle famiglie adottive ai fini di una positiva integrazione dei minori sia in ambito sociale che familiare;
e) analizzare i bisogni e promuovere forme di risposta correlate al ciclo di vita delle famiglie sia naturali che adottive, con particolare attenzione alle delicate fasi della preadolescenza e adolescenza che portano nelle famiglie complessità, fatiche e problematiche nuove;
f) migliorare la condizione di vita dei bambini e delle donne nei Paesi poveri, lottando contro lo sfruttamento economico sia dei bambini che delle donne, diffondendo una cultura che rispetti i loro diritti stimolando l’autosviluppo e garantendo istruzione e formazione;
g) svolgere attività di sensibilizzazione sul territorio provinciale, ed eventualmente anche nazionale, con l’obiettivo di informare la popolazione locale sui grandi temi della fame, della povertà, dell’emarginazione e dei diritti violati così presenti nel mondo e nella società odierna;
h) promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione delle persone alle attività di solidarietà svolte a livello locale, nazionale ed internazionale.


Art.3 – Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) promuovere e gestire il sostegno a distanza dei bambini bisognosi dei paesi impoveriti;
b) promuovere e/o finanziare progetti e iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, monitorandone la realizzazione anche mediante l’eventuale invio sul posto di esperti e volontari;
c) promuovere e/o finanziare progetti di cooperazione internazionale che abbiano come obiettivo specifico quello di migliorare le condizioni sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali dei bambini e delle donne che vivono nei Paesi poveri;
d) aiutare e sostenere, sia da un punto di vista materiale che morale, le popolazioni vittime di eventi catastrofici, quali terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali;
e) informare, formare, affiancare e sostenere i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale; curare lo svolgimento in Italia e all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assistere la coppia durante l’attesa, abbinamento, partenza, soggiorno all’estero, incontro col minore e davanti all'Autorità Straniera; assistere e sostenere la famiglia nel percorso di post-adozione;
f) accompagnare e sostenere le coppie e le famiglie adottive nelle fasi del pre-adozione, attesa e post- adozione, con attività aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla legge n. 184 del 1983 quali, a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: progetti specifici anche in sinergia con i servizi pubblici, rivolti a coppie o famiglie con particolare attenzione ai temi del sostegno alle coppie nel periodo di attesa e al supporto nel periodo post post adottivo; organizzazione di momenti di confronto e socializzazione tra famiglie adottive; spazi di ascolto, consultazione e intervento psicologico per minori e adulti negli anni successivi al primo periodo post adottivo; momenti educativi e di socializzazione per bambini adottivi con difficoltà scolastiche; incontri di formazione per i familiari delle famiglie adottive (nonni, zii, ecc);
g) partecipare a tavoli tematici istituzionali e attivare uno “spazio aperto” di ascolto, consultazione e intervento psicologico rivolto a minori e adulti perseguendo l'obiettivo di prevenire il disagio e di supportare chi già lo manifesta e ne soffre;
h) informare e sensibilizzare sia nei confronti dell’adozione internazionale che di una cultura dell’accoglienza che favorisca da parte dei genitori adottivi e del contesto sociale la valorizzazione della specificità del minore adottato in termini di identità culturale di origine, ai fini di una sua positiva integrazione; tale attività è rivolta in particolare a famiglie, enti locali, istituzioni scolastiche, altre realtà associative e società civile;
i) promuovere ed organizzare sul territorio provinciale, ed eventualmente anche nazionale, eventi ed iniziative di tipo culturale, formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo non esaustivo, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, corsi, laboratori, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche istituzionali;
j) svolgere attività di formazione in occasione di seminari e convegni rivolti a operatori del settore dell’adozione internazionale (personale equipe psico pedagogiche, docenti, istituzioni scolastiche);
k) promuovere e organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi sul territorio provinciale e nazionale, al fine di far conoscere e finanziare le attività dell’Associazione, nei limiti previsti dalla legge;
l) utilizzare i possibili strumenti di comunicazione fisici ed informatici (es. sito internet, social network, ecc.), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell’Associazione, oltre a pubblicizzarne l’attività e incentivare l’adesione di nuovi volontari e di nuovi donatori;
m) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità di assistenza e di solidarietà sociale ed internazionale analoghe o affini a quelli dell’Associazione;
n) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell’Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Titolo II

Norme sul rapporto associativo


Art.4 - Norme sull’ordinamento interno

1. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione.


Art.5 – Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e le Organizzazioni di volontariato le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento. L’Associazione potrà aderire, con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto, ad Associazioni della medesima categoria a carattere regionale e nazionale nonché ad altre istituzioni ed Associazioni nazionali ed internazionali che abbiano analoghi scopi e finalità.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Organizzazioni di volontariato.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.
4. L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. I soci sono suddivisi nelle seguenti categorie:
a) Soci ordinari;
b) Soci benemeriti e Soci sostenitori. Appartengono a quest’ultima categoria coloro che si siano contraddistinti per atti di liberalità nei confronti dell’Associazione e/o per iniziative particolarmente importanti a sostegno dell’attività dell’Associazione stessa.


Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda - con contestuale versamento della quota associativa - per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l’organo deputato a decidere sull’ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l’ammissione o il rigetto entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. Se entro 90 (novanta) giorni dalla domanda l’interessato non riceve la comunicazione di ammissione, la domanda si intende accolta e da tale termine decorre la qualità di socio
3. L’accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.
4. L’eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’interessato può proporre appello all’Assemblea ordinaria entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.


Art.7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell’Associazione, e di parteciparvi in maniera personale, spontanea e gratuita e senza scopi di lucro;
c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l’associato deve presentare espressa domanda scritta di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede legale dell’Associazione, previo appuntamento, alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L’esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con versamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall’art.15, c.2, del presente Statuto.
3. Gli associati hanno il dovere di:
a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell’Associazione, tutelandone il nome, nonché i rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.


Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta, a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento, al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto con lo scadere dell’esercizio sociale in corso, purché sia presentato almeno 3 (tre) mesi prima della chiusura dello stesso.
b) mancato pagamento della quota associativa, entro 90 (novanta) giorni dall’inizio del terzo esercizio sociale consecutivo. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L’associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell’art.6 del presente Statuto.
2. L’associato può invece essere escluso dall’Associazione per:
a) comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione;
b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
c) aver arrecato all’Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.
3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all’interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l’associato escluso può proporre appello all’Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l’Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento dell’istanza. All’appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, l’associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari, ma non ha diritto di voto.
4. L’associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

 

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Titolo III

Art.9 - Dei volontari e dell’attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L’Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
3. L’Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.


Art.10 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
2. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari.

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Titolo IV

Organi sociali


Art.11 - Organi dell’Associazione

1. Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) l’organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);
c) l’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore.
2. Ai componenti gli organi sociali, ad eccezione dei membri dell’organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui all’art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
3. L’elezione degli organi dell’Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è ispirata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.


Art.12 - L’Assemblea degli associati:

composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l’indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.
3. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio. L’Assemblea può essere inoltre convocata:
a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/10 (un decimo) degli associati.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell’Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l’organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell’Assemblea.
4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L’avviso deve indicare il luogo, il giorno e l’ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all’ordine del giorno. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.
5. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.
6. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, conservato nella sede legale dell’Associazione.


Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
b) approvare l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) approvare l’eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
e) eleggere e revocare i componenti del Consiglio Direttivo;
f) eleggere e revocare i componenti dell’organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art.30 del Codice del Terzo settore;
g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall’Associazione;
h) approvare l’eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell’Associazione;
i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l’azione di responsabilità nei loro confronti;
j) deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale;
k) nominare eventualmente un Presidente Onorario dell'Associazione scegliendolo fra persone resesi benemerite nel determinante apporto all'attività e all'organizzazione dell'Associazione stessa.
2. L’Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.
3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.


Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell’Assemblea straordinaria:
a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione.
2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione, l’Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti o rappresentati e delibera con il voto favorevole di 2/3 (due terzi) degli stessi.
3. Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.


Art.15 - L’Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.
2. L’esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro degli associati possono partecipare all’Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all’associato minorenne solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età. Il genitore, in rappresentanza dell’associato minorenne, non ha diritto di voto né di elettorato attivo e passivo. Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.
4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
5. I Consiglieri non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.


Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo amministrativo dell’Associazione, è eletto dall’Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 5 (cinque) a 9 (nove), secondo quanto stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell’atto costitutivo.
2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.


Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.
2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto ma può essere comunicata anche a mezzo fisico o digitale che deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l’ora e gli argomenti all’ordine del giorno.
3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.
4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante teleconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della stessa, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.
5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano; in assenza di entrambi, è presieduto dal secondo Vicepresidente o da altro Consigliere individuato tra i presenti.
6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.
8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede legale dell’Associazione.


Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b) redigere l’eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) redigere l’eventuale bilancio sociale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
d) nominare il Presidente;
e) nominare 1 (uno) o 2 (due) Vicepresidenti;
f) decidere sulle domande di adesione all’Associazione e sull’esclusione degli associati;
g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
h) decidere la quota associativa annuale, determinandone l’ammontare;
i) deliberare la convocazione dell’Assemblea;
j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d’urgenza dal Presidente;
l) curare la tenuta dei libri sociali dell’Associazione;
m) deliberare l’eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
n) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
o) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all’attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell’Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.


Art.19 - Il Presidente: poteri e durata in carica

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. Il Presidente dell’Associazione è nominato all’interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l’elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’Associazione, ed in particolare ha il compito di:
a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
b) curare l’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d’urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
d) convocare e presiedere l’Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresidente più anziano. In caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, viene sostituito dal secondo Vicepresidente e in sua assenza spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro Consigliere.


Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata, o PEC, o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento;
b) revoca da parte dell’Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell’Associazione;
c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all’art.16, c.2, del presente Statuto;
d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dall’art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall’incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell’ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente
3. Nel caso in cui cessi dall’incarico la maggioranza dei Consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Vicepresidente più anziano, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all’elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l’attività di ordinaria amministrazione.


Art.21 - L’organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L’organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente o da 3 (tre) membri, eletti dall’Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L’organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Qualora si tratti di organo collegiale, esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l’organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell’Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell’organo di controllo decadano dall’incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell’Assemblea.
6. I membri dell’organo di controllo, a cui si applica l’art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all’interno dell’Associazione.


Art.22 - Competenze dell’organo di controllo

1. È compito dell’organo di controllo:
a) vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
b) vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
c) esercitare il controllo contabile;
2. L’organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell’Associazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

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Titolo V

I libri sociali


Art.23 - Libri sociali e registri

1. L’Associazione deve tenere le seguenti scritture:
a) il libro degli associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
2. L’Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.
3. L’Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

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Titolo VI

Norme sul patrimonio dell’Associazione e sul bilancio di esercizio


Art.24 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito:
a) da eventuali beni mobili e immobili, di proprietà della stessa o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
b) dalle risorse economiche elencate nel successivo articolo 26;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
2. Il patrimonio dell’Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.


Art.25 - Risorse economiche

1. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative;
b) contributi pubblici e privati;
c) donazioni e lasciti testamentari;
d) rendite patrimoniali;
e) attività di raccolta fondi;
f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.
2. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all’art.6 del Codice del Terzo settore.


Art.26 - Bilancio di esercizio

1. L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall’Assemblea ordinaria. Quest’ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell’Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione. La presa di visione è esercitata presso la sede legale dell’Associazione, previo appuntamento alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

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Titolo VII

Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del patrimonio


Art.27 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deciso dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L’Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del Codice del Terzo settore.

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Titolo VIII

Disposizioni transitorie e finali


Art.28 - Disposizioni transitorie

1. Gli organi sociali, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, rimangono in carica sino alla loro naturale scadenza.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto, permane in carica, assume la denominazione di organo di controllo, ed esercita le funzioni per lo stesso previste avendo i requisiti previsti per legge.


Art.29 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

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