Titolo I
Statuto dell’Associazione Amici Trentini ODV
Costituzione e scopi
Art.1 - Denominazione-sede-durata
1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l’Associazione riconosciuta denominata “Associazione Amici Trentini ODV”, di seguito indicata anche come “Associazione”.
2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Trento viale degli Olmi n. 26.
3. Essa opera nel territorio della provincia di Trento, e anche in ambito nazionale e internazionale.
4. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
5. L’Associazione ha durata illimitata.
Art.2 – Scopi
1. L’Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.
2. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio, in via esclusiva o principale e prevalentemente in favore di terzi, di una o più attività di interesse generale.
3. Essa opera nei seguenti settori:
a) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
b) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.184;
c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.
4. L’Associazione persegue le seguenti finalità:
a) migliorare le condizioni morali, materiali, sanitarie, culturali, sociali dei minori in stato di necessità e di abbandono sostenendo e aiutando i bambini/e che vivono in Paesi poveri in via di sviluppo;
b) operare in favore di tutte le persone in stato di bisogno, povertà ed emarginazione senza distinzione di cultura, classe sociale, genere, religione, nazionalità, etnia, ecc. al fine di migliorarne le condizioni di vita;
c) curare le procedure di adozione internazionale di minori stranieri in stato di totale e irreversibile abbandono;
d) svolgere attività di promozione, sensibilizzazione a una cultura dell’accoglienza dei minori provenienti dall’adozione internazionale, nonché per l’accompagnamento e supporto agli aspiranti genitori adottivi e alle famiglie adottive ai fini di una positiva integrazione dei minori sia in ambito sociale che familiare;
e) analizzare i bisogni e promuovere forme di risposta correlate al ciclo di vita delle famiglie sia naturali che adottive, con particolare attenzione alle delicate fasi della preadolescenza e adolescenza che portano nelle famiglie complessità, fatiche e problematiche nuove;
f) migliorare la condizione di vita dei bambini e delle donne nei Paesi poveri, lottando contro lo sfruttamento economico sia dei bambini che delle donne, diffondendo una cultura che rispetti i loro diritti stimolando l’autosviluppo e garantendo istruzione e formazione;
g) svolgere attività di sensibilizzazione sul territorio provinciale, ed eventualmente anche nazionale, con l’obiettivo di informare la popolazione locale sui grandi temi della fame, della povertà, dell’emarginazione e dei diritti violati così presenti nel mondo e nella società odierna;
h) promuovere il volontariato e la cittadinanza attiva, favorendo la partecipazione delle persone alle attività di solidarietà svolte a livello locale, nazionale ed internazionale.
Art.3 – Attività
1. Per raggiungere gli scopi suddetti l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
a) promuovere e gestire il sostegno a distanza dei bambini bisognosi dei paesi impoveriti;
b) promuovere e/o finanziare progetti e iniziative di solidarietà e cooperazione internazionale nei Paesi in via di sviluppo, monitorandone la realizzazione anche mediante l’eventuale invio sul posto di esperti e volontari;
c) promuovere e/o finanziare progetti di cooperazione internazionale che abbiano come obiettivo specifico quello di migliorare le condizioni sociali, economiche, sanitarie, scolastiche e culturali dei bambini e delle donne che vivono nei Paesi poveri;
d) aiutare e sostenere, sia da un punto di vista materiale che morale, le popolazioni vittime di eventi catastrofici, quali terremoti, alluvioni ed altre calamità naturali;
e) informare, formare, affiancare e sostenere i futuri genitori adottivi nel percorso dell'adozione internazionale; curare lo svolgimento in Italia e all'estero delle procedure necessarie per realizzare l'adozione; assistere la coppia durante l’attesa, abbinamento, partenza, soggiorno all’estero, incontro col minore e davanti all'Autorità Straniera; assistere e sostenere la famiglia nel percorso di post-adozione;
f) accompagnare e sostenere le coppie e le famiglie adottive nelle fasi del pre-adozione, attesa e post- adozione, con attività aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla legge n. 184 del 1983 quali, a titolo meramente esemplificativo, non esaustivo: progetti specifici anche in sinergia con i servizi pubblici, rivolti a coppie o famiglie con particolare attenzione ai temi del sostegno alle coppie nel periodo di attesa e al supporto nel periodo post post adottivo; organizzazione di momenti di confronto e socializzazione tra famiglie adottive; spazi di ascolto, consultazione e intervento psicologico per minori e adulti negli anni successivi al primo periodo post adottivo; momenti educativi e di socializzazione per bambini adottivi con difficoltà scolastiche; incontri di formazione per i familiari delle famiglie adottive (nonni, zii, ecc);
g) partecipare a tavoli tematici istituzionali e attivare uno “spazio aperto” di ascolto, consultazione e intervento psicologico rivolto a minori e adulti perseguendo l'obiettivo di prevenire il disagio e di supportare chi già lo manifesta e ne soffre;
h) informare e sensibilizzare sia nei confronti dell’adozione internazionale che di una cultura dell’accoglienza che favorisca da parte dei genitori adottivi e del contesto sociale la valorizzazione della specificità del minore adottato in termini di identità culturale di origine, ai fini di una sua positiva integrazione; tale attività è rivolta in particolare a famiglie, enti locali, istituzioni scolastiche, altre realtà associative e società civile;
i) promuovere ed organizzare sul territorio provinciale, ed eventualmente anche nazionale, eventi ed iniziative di tipo culturale, formativo ed informativo quali, a mero titolo esemplificativo non esaustivo, incontri, dibattiti, seminari, conferenze, convegni, workshop, corsi, laboratori, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche istituzionali;
j) svolgere attività di formazione in occasione di seminari e convegni rivolti a operatori del settore dell’adozione internazionale (personale equipe psico pedagogiche, docenti, istituzioni scolastiche);
k) promuovere e organizzare campagne di sensibilizzazione ed altre forme di raccolte fondi sul territorio provinciale e nazionale, al fine di far conoscere e finanziare le attività dell’Associazione, nei limiti previsti dalla legge;
l) utilizzare i possibili strumenti di comunicazione fisici ed informatici (es. sito internet, social network, ecc.), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell’Associazione, oltre a pubblicizzarne l’attività e incentivare l’adesione di nuovi volontari e di nuovi donatori;
m) collaborare e sostenere associazioni ed altri enti privati senza scopo di lucro, anche a valenza nazionale ed internazionale, con finalità di assistenza e di solidarietà sociale ed internazionale analoghe o affini a quelli dell’Associazione;
n) creare reti e collaborazioni pro-attive con enti pubblici di carattere locale, nazionale ed internazionale, al fine di perseguire le finalità dell’Associazione, anche stipulando con essi rapporti contributivi e convenzionali;
o) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
2. L’Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
3. L’Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.